21-06-2010

Stop al nucleare italiano

Nel silenzio più totale dei media italiani, compresi quelli che si fanno portavoce della campagna contro la legge bavaglio, la Corte Costituzionale ha bocciato in gran parte la nuova legge sull’energia, che comprendeva il ritorno del nucleare in Italia.
In attesa di esaminare il ricorso presentato da alcuni regioni riguardato alla scelta dei siti per le prossime centrali atomiche, l’Alta Corte italiana ha dato un forte spot alle speranze degli amanti dell’energia nucleare. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza numero 215 del 9 giugno 2010, sancisce un vero e proprio stop alla corsa all’atomo del governo italiano.
La legge incriminata è la numero 102, del 3 agosto 2009, conversione del decreto-legge numero 78.

Con essa, all’articolo 4, il governo apriva alle procedure d’urgenza per la costruzione di nuove infrastrutture per la produzione di energia elettrica, da leggersi più comunemente come “nuove centrali nucleari”. Il governo aveva piena potestà esclusiva in materia di trasmissione e distribuzione e competenza congiunta con le regioni per quanto concerne la produzione e, quindi, la collocazione dei nuovi impianti.

Le nuove centrali rientravano in un piano di urgenza “in riferimento allo sviluppo socio-economico” e si stabiliva la loro edificazione per mezzo di capitali “prevalentemente o interamente privati”. Ai fini di attuazione, il governo istituiva la figura di uno o più Commissari straordinari del governo, con poteri esclusivi e totali in tema di nuovi impianti energetici, al punto tale da poter scavalcare tutti gli enti coinvolti (a partire dai comuni e dalle regioni) per la scelta delle nuove sedi nucleari nazionali.

Sono stati proprio il mix tra “ragione d’urgenza” ed “utilizzo di capitali privati” e la privazione dei poteri decisionali delle regioni in materia ad aver condotto la Corte Costituzionale a cassare l’intero articolo, nei commi che vanno dall’1 al 4.

Secondo quanto stabilito dalla suprema corte di giustizia italiana, “trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d’urgenza dovrebbe comportare l’assunzione diretta, da parte dello Stato. Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all’an che al quantum“.

Inoltre, per quanto concerne la depotenziazione delle regioni in materia, la Corte Costituzionale afferma che “se le presunte ragioni dell’urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi“.

E conclude deliberando che “i canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni non sono stati, quindi, rispettati“.

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Scritto da Simone Corami. nessun commento

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